Come vengono tassate le plusvalenze su azioni in Italia?
Le plusvalenze realizzate sulla cessione di azioni quotate e non quotate rientrano fra i redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR. Sono soggette all'imposta sostitutiva del 26% prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 461/1997, applicata sulla differenza tra corrispettivo di vendita e costo o valore di acquisto, al netto degli oneri inerenti.
Cosa cambia per le partecipazioni qualificate dal 2019?
Dal 1° gennaio 2019, per effetto della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), anche le plusvalenze da partecipazioni qualificate sono tassate con l'imposta sostitutiva del 26%, equiparandole a quelle non qualificate. Si considera qualificata la partecipazione che supera il 2% dei diritti di voto o il 5% del capitale per le società quotate (20% e 25% per le non quotate). Le vecchie regole basate sul concorso parziale al reddito complessivo restano valide solo per realizzi anteriori al 2019, in base alla disciplina transitoria.
Come si compensano le minusvalenze?
Ai sensi dell'art. 68, comma 5, TUIR, le minusvalenze su azioni e strumenti finanziari assimilati sono compensabili con plusvalenze della stessa natura realizzate nello stesso periodo d'imposta o nei quattro periodi successivi. In regime amministrato l'intermediario gestisce automaticamente lo zainetto fiscale; in regime dichiarativo la compensazione avviene nel quadro RT del modello Redditi. Le minusvalenze non possono essere portate in deduzione dai redditi di capitale (dividendi, cedole).
Qual è la differenza fra regime amministrato e dichiarativo?
Nel regime amministrato (art. 6 D.Lgs. 461/1997) la banca o il broker funge da sostituto d'imposta, calcola e versa il 26% sulle plusvalenze realizzate operazione per operazione e gestisce lo zainetto fiscale. È il regime più diffuso per chi delega la gestione fiscale all'intermediario. Nel regime dichiarativo (art. 5) l'investitore calcola autonomamente le plusvalenze nette annuali e le dichiara nel quadro RT, versando l'imposta entro le scadenze del modello Redditi. Il regime dichiarativo è obbligatorio per conti detenuti all'estero senza opzione di sostituzione.
Come sono tassati i dividendi rispetto alle plusvalenze?
I dividendi distribuiti da società italiane e quotate sono soggetti a una ritenuta a titolo di imposta del 26% ai sensi dell'art. 27 DPR 600/1973, applicata direttamente dal sostituto d'imposta. A differenza delle plusvalenze, i dividendi sono redditi di capitale e non possono essere compensati con minusvalenze pregresse. La medesima aliquota del 26% si applica indipendentemente dalla qualificazione della partecipazione, salvo regimi particolari per i soci persone giuridiche.
I titoli di Stato hanno la stessa aliquota delle azioni?
No. I titoli di Stato italiani (BOT, BTP, CCT, CTZ), i titoli emessi da Paesi inclusi nella white list italiana e da organismi internazionali equiparati come la BEI scontano un'aliquota agevolata del 12,5% sia sui rendimenti periodici sia sulle plusvalenze da negoziazione. La base normativa è l'art. 31 DPR 601/1973 in combinato disposto con l'art. 26 DPR 600/1973. È un'eccezione esplicita alla regola generale del 26%.
Devo dichiarare le plusvalenze su titoli detenuti all'estero?
Sì. Se il dossier titoli è custodito presso un intermediario estero senza convenzione di sostituzione, l'investitore residente in Italia deve compilare il quadro RT per le plusvalenze e il quadro RW per il monitoraggio fiscale dei valori detenuti all'estero, ai sensi del D.L. 167/1990. È inoltre dovuta l'IVAFE allo 0,2% sul valore di mercato a fine anno, equivalente all'imposta di bollo applicata in Italia.
Come si determina il costo di acquisto per la plusvalenza?
Il costo o valore di acquisto rilevante ai fini fiscali è il prezzo pagato per l'acquisto, maggiorato degli oneri inerenti documentati (commissioni, imposta di bollo sulle compravendite, eventuale tassa Tobin sulle transazioni finanziarie sopra le soglie di legge). Per acquisti scaglionati nel tempo, in regime amministrato si applica generalmente il metodo del costo medio ponderato; in caso di operazioni societarie come stock split o aumenti gratuiti il costo per azione va rettificato proporzionalmente.
Quando matura la plusvalenza ai fini fiscali?
La plusvalenza si considera realizzata e tassabile nel momento del perfezionamento della cessione, ossia alla data di valuta dell'operazione di vendita (T+2 per i mercati regolamentati italiani). È il principio di cassa che vale per i redditi diversi di natura finanziaria: l'eventuale plusvalenza latente su una posizione ancora aperta a fine anno non è tassata.
Si paga anche la Tobin Tax sulle compravendite di azioni?
Sì, per le azioni di società italiane con capitalizzazione superiore a 500 milioni di EUR si applica l'imposta sulle transazioni finanziarie (FTT, introdotta dalla Legge di Stabilità 2013 e dal DM 21 febbraio 2013) con aliquota dello 0,1% sui mercati regolamentati e 0,2% su quelli OTC, dovuta dall'acquirente sul saldo netto giornaliero. Non incide direttamente sul calcolo della plusvalenza ma riduce il rendimento effettivo dell'investimento.
Posso compensare minusvalenze su azioni con plusvalenze da ETF?
Solo in parte. Le minusvalenze su azioni e su ETF non armonizzati possono essere compensate fra loro perché generano redditi diversi. I redditi derivanti da ETF armonizzati (OICR conformi UCITS) sono invece classificati come redditi di capitale e non compensabili con minusvalenze. Per questo molte minusvalenze restano inutilizzate nei portafogli con prevalenza di ETF UCITS: una distorsione spesso evidenziata dagli operatori del settore.
Come si dichiara la plusvalenza nel modello Redditi?
In regime dichiarativo le plusvalenze nette annue sono indicate nel quadro RT (sezione II per i titoli al 26%, sezione I per i titoli al 12,5%) del modello Redditi Persone Fisiche. L'imposta sostitutiva è calcolata sul saldo netto dopo compensazione con minusvalenze dello stesso anno e dei quattro precedenti, e versata con il modello F24 entro le scadenze ordinarie del saldo IRPEF, normalmente 30 giugno o 30 luglio con maggiorazione.